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NOTE INFORMATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le norme tributarie in materia di assistenza sanitaria integrativa di carattere aziendale, di cui fa parte ASSIDA, disciplinano due aspetti tra loro correlati: il "contributo versato alla cassa sanitaria dalle aziende e dagli iscritti" e le "spese mediche rimborsate" a favore degli aventi diritto. I due aspetti sono strettamente correlati tra loro, in quanto - come successivamente precisato - se il contributo versato non costituisce reddito tassato per l'iscritto, le spese mediche rimborsate non possono essere indicate tra gli oneri detraibili o deducibili nella dichiarazione dei redditi dell'iscritto, mentre, se il contributo versato è tassato (ovvero non può essere indicato dall'iscritto tra gli oneri deducibili), le spese mediche rimborsate dall'ente possono essere validamente esposte in dichiarazione. Al fine di semplificare la comprensione di questi aspetti è opportuno tenere distinti il caso degli iscritti "dipendenti in servizio" e quello dei "pensionati" cessati dal rapporto di lavoro.

Associati in servizio


Per quanto concerne gli iscritti ad ASSIDA che siano lavoratori in servizio, il contributo complessivamente versato all'Ente assistenziale sia dal datore di lavoro che dal dipendente, non costituisce reddito tassabile per l'iscritto - per espressa previsione di legge (art. 51, comma 2 lett. a] TUIR) - sino all'ammontare di 3.615,20 € annui (soglia di non imponibilità).
A questo proposito occorre infatti ricordare il principio in virtù del quale qualsiasi beneficio economico erogato dal datore di lavoro, come in questo caso la parte di contributo versato dall'azienda, costituisce compenso soggetto ad imposizione salvo espressa previsione di esenzione. Pertanto l'ammontare del contributo annuo versato ad ASSIDA tramite trattenuta a busta paga che supera la predetta soglia (tenuto conto anche di quanto versato dall'azienda), sarà assoggettato ad IRPEF ed ai contributi previdenziali.
Considerato che le contribuzioni relative al personale dirigente normalmente superano la predetta soglia di non imponibilità, si verifica - ai fini del trattamento fiscale delle spese mediche rimborsate dall'ente - la circostanza che il contributo versato risulta "in parte non assoggettato a tassazione" ed "in parte soggetto a tassazione", con la conseguenza che i rimborsi delle spese mediche risulteranno anch'esse (e con la stessa percentuale) "in parte non detraibili o non deducibili" ed in parte "detraibili o deducibili".
Un esempio numerico può aiutare la comprensione del meccanismo:

  • il Contributo totale versato è pari a 4.519,00 €;
  • la parte di contributo non tassata è, per legge, di 3.615,20 €;
  • la parte di contributo tassata quindi ammonta a 903,80 €.

Pertanto, poichè la percentuale del contributo tassata rispetto al contributo complessivamente versato risulta pari al 20%, di conseguenza sarà deducibile o detraibile il 20% delle spese rimborsate. Sarà interamente deducibile la quota di spese non rimborsata.


Associati in pensione


Nei riguardi degli iscritti ad Assida che abbiano cessato il rapporto di lavoro risulta applicabile un diverso regime fiscale rispetto a quello previsto per i dipendenti in servizio. Occorre considerare infatti che l'ex datore di lavoro, a differenza di quanto fa per i dipendenti, versa ad ASSIDA un contributo "solidaristico" a beneficio dell'intera ed indistinta categoria dei pensionati, senza che tale contribuzione possa essere imputata direttamente ai singoli pensionati iscritti, di modo che tale contribuzione solidaristica "non costituisce reddito imponibile" per l'iscritto pur nascendo dal cessato rapporto di lavoro e provenendo dall'ex datore.

Conseguentemente si vengono così a creare le condizioni oggettive previste nella risoluzione ministeriale n. 78 del 28.05.2004 dell'Agenzia delle Entrate (emessa per gli iscritti al FASI) in virtù della quale:

  • Il contributo solidaristico versato dall'ex-datore di lavoro non è imponibile per il pensionato;
  • Il contributo individuale versato dal pensionato ad ASSIDA "non" dà diritto alla deduzione dell'importo dal reddito in sede di dichiarazione;
  • le spese mediche rimborsate sono "interamente detraibili o deducibili" dal pensionato iscritto in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi. Qualora si sia usufruito del servizio di convenzionamento diretto la detraibilità della quota non a carico dell'Iscritto è consentita nell'anno in cui la stessa è stata oggetto di pagamento da AON al centro medico che ha fornito la prestazione. Si consiglia pertanto di verificare preliminarmente dalla piattaforma ASSIDA che ciò sia effettivamente avvenuto (stato "conclusa" della pratica).

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